L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato – 29.05.2015 – la relazione n. III/04/2015 sul tema: “Novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante ‘Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente'”
La complessiva riforma dei c.d. reati ambientali, in vigore dal 29 maggio a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28.05.2015, recepisce, nella sostanza ma pur non espressamente, le indicazioni contenute nella Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, in particolare, nei ‘considerando’ (3) e (5):
L’esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente. Tale osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile.
Un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.
DIRETTIVA 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente
In concreto – così può leggersi nella relazione a firma del Dott. Molino, Redattore, e del Dott. Fidelbo, Vice-Direttore – la legge 68/2015 è composta da tre articoli.
Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall’art. 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies); all’interno di tale nuovo titolo sono previsti cinque nuovi delitti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica.
L’articolato contempla altresì una forma di ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione delle sanzioni previste.
Tra le altre previsioni, si segnalano:
– l’obbligo per il condannato al recupero e – ove possibile – al ripristino dello stato dei luoghi, il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misure per confisca e pene accessorie;
– la revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;
– l’introduzione nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell’Ambiente) di un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all’adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro;
– la modifica della disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge 150/1992 relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2 della legge).