La Corte di Cassazione, V° Sez. con sentenza n. 48788 del 28.05.2013 ha statuito che la fase rescindente del giudizio di revisione ex art. 630 c.p.p. deve arrestarsi ad una valutazione in astratto, e non in concreto, dell’idoneità dei nuovi elementi a dimostrare, ove accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
In altri termini, la valutazione preliminare della richiesta di revisione non può mai consistere in un’anticipazione dell’apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti.
A tali principi non si sottrae l’ipotesi in cui gli elementi di novità sono costituiti dalle nuove dichiarazioni del teste dell’accusa, di contenuto opposto, rispetto a quanto dallo stesso riferito nel corso dell’istruttoria dibattimentale.