Confisca di prevenzione, interesse ad impugnare e presunzione di disponibilità per i beni alienati nel biennio antecedente la proposta

La Corte di Cassazione, II° Sez. Penale, con sentenza n. 30935 del 07.05.2015 ha affermato, su istanza della difesa, due principi di diritto rilevanti in materia di prevenzione patrimoniale.

Con riferimento all’interesse ad impugnare nel caso in cui venga in rilievo la presunta intestazione fittizia di beni altrimenti riferibili al proposto, la S.C. ha statuito che: “In materia di misure di prevenzione il proposto ha interesse a negare l’interposizione fittizia ed a dimostrare la esclusiva appartenenza dei beni intestati ai terzi presunti intestatari laddove dimostri che la esclusione dei beni intestati ai terzi dalla sua sfera patrimoniale incida sul giudizio di proporzione e, dunque, sulla legittimità della confisca di prevenzione.

Avuto riguardo, invece, alla questione dell’estensione della presunzione di disponibilità oltre il biennio antecedente la proposta di misura patrimoniale, la II° Sez. ha precisato che “la presunzione indicata dall’art. 2-ter comma 14 della legge n. 575 del 1965 nella attuale formulazione deve intendersi limitata al biennio che precede la applicazione della sola misura di prevenzione patrimoniale, senza possibilità di estendere la presunzione all’arco temporale che intercorre dal biennio precedente alla pregressa proposta di applicazione della misura di prevenzione personale fino alla applicazione del vincolo reale.