La Francia deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

Il 24 novembre  2015 la Francia ha notificato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa una dichiarazione ai sensi dell’art. 15 § 3 CEDU per l’esercizio del diritto di deroga.

Il Governo francese, nel dettaglio, ha comunicato al Consiglio che,  a seguito degli attacchi terroristici del 13 novembre, sono state adottate misure legislative speciali – e.g., il prolungamento dello stato di emergenza per tre mesi -; tali misure, secondo l’Eliseo, sono “suscettibili di implicare una deroga agli obblighi imposti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”.

Di seguito, il testo integrale della comunicazione in oggetto:

Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la France, datée du 24 novembre 2015, enregistrée au Secrétariat Général le 24 novembre 2015 – Or. fr.

La Représentation Permanente de la France informe le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de ce qui suit :

Le 13 novembre 2015, des attentats terroristes de grande ampleur ont eu lieu en région parisienne.

La menace terroriste en France revêt un caractère durable, au vu des indications des services de renseignement et du contexte international.

Le Gouvernement français a décidé, par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, de faire application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

Les décrets n° 2015-1475, n° 2015-1476 et n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 et n° 2015- 1493 et n° 2015-1494 du 18 novembre 2015 ont défini plusieurs mesures pouvant être prises par l’autorité administrative.

La prorogation de l’état d’urgence pour trois mois, à compter du 26 novembre 2015, a été autorisée par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015. Cette loi modifie par ailleurs certaines des mesures prévues par la loi du 3 avril 1955 afin d’adapter son contenu au contexte actuel.

Les textes des décrets et des lois susmentionnés sont joints à la présente lettre.

De telles mesures sont apparues nécessaires pour empêcher la perpétration de nouveaux attentats terroristes.

Certaines d’entre elles, prévues par les décrets du 14 novembre 2015 et du 18 novembre 2015 ainsi que par la loi du 20 novembre 2015, sont susceptibles d’impliquer une dérogation aux obligations résultant de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. C’est pourquoi je vous prie de bien vouloir considérer que la présente lettre constitue une information au titre de l’article 15 de la Convention.

[Note by the Secretariat: Les textes des documents joints sont disponibles ici.]
Période couverte: 24/11/2015 –

 

La possibilità di deroga alla Convenzione in caso di stato d’urgenza è espressamente prevista dall’art. 15 CEDU:

ARTICOLO 15

Deroga in caso di stato d’urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

 

E’ opportuno evidenziare come, in ogni caso, l’esercizio di  tale diritto da parte di uno Stato contraente non inibisca la proposizione di ricorsi individuali ex art. 34 CEDU né, tantomeno, l’esame degli stessi da parte della Corte Europea.

Quest’ultima, difatti, sarà comunque legittimata ad esaminare i casi portati alla propria attenzione per valutare tanto l’effettiva ricorrenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga ex art. 15 CEDU, quanto la stringente necessità e proporzionalità delle misure adottate.

Tali misure, inoltre, dovranno essere sottoposte a revisione continua, onde adattarne l’incidenza al mutare della concreta situazione di pericolo; in quest’ottica, la durata stessa dei provvedimenti in deroga, costituisce un elemento fondamentale ai fini del vaglio di proporzionalità.

La decisione adottata dalla Francia, per quanto eccezionale, non è inedita, potendosi individuare nella giurisprudenza della Corte alcuni precedenti:

  • Deroga esercitata dal Regno Unito nella seconda metà degli anni ’50 riguardante il controllo di Cipro – Caso Grecia c. Regno Unito, n. 176/56;
  • Deroga esercitata dall’Irlanda nel 1957 a seguito degli episodi terroristici nell’Irlanda del Nord – Caso Lawless c. Irlanda, n. 332/57;
  • Deroga esercitata dal Governo Greco nel 1967 a seguito del colpo di Stato – c.d. Caso Greco, Cm Res (70) DH 1 e 17 YB 618 (1974);
  • Deroga esercitata dal Regno Unito in relazione agli episodi terroristici in Irlanda del Nord nei primi anni ’70 – Caso Irlanda c. Regno Unito, n. 5310/71;
  • Ulteriore deroga, per gli stessi fatti, esercitata dal Regno Unito – caso Brannigan & McBride c. Regno Unito, n. 14553/89 e 14554/89;
  • Deroga esercitata dal Governo Turco nell’ambito della lotta ai separatisti kurdi – caso Aksoy c. Turchia, n. 21987/93.

 

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