Credito di imposta per l’assunzione di detenuti: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento n. 153321 del 27 novembre 2015, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito modalità e termini per la fruizione del credito di imposta destinato alle imprese che assumono soggetti ristretti nella loro libertà personale.

La nota, diramata sul sito dell’Agenzia delle Entrate in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, rappresenta un ulteriore tassello applicativo della normativa tesa a favorire l’attività lavorativa di detenuti o internati, ivi compresi quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.

Le imprese, in sintesi, potranno fruire del credito d’imposta di cui all’art. 3 l. 22 giugno 2000 n. 193 utilizzandolo in compensazione con le modalità di cui all’art. 17 d.lgs. 241/1997, presentando il relativo modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Con separata risoluzione dell’Agenzia, sarà poi istituito il codice tributo per la fruizione del credito in questione e saranno impartite specifiche istruzioni per la compilazione del modello F24.


Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 153321 del 27.11.2015 recante “Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, a favore delle imprese per l’assunzione di detenuti o di internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, ai sensi del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 luglio 2014, n. 148”

 

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