Legge Pinto, testo vigente dal 1 gennaio 2016

[Estratto da Normattiva, Il Portale della Legge vigente]

LEGGE 24 marzo 2001, n. 89

Previsione  di  equa  riparazione  in  caso di violazione del termine
ragionevole  del  processo.

 

 Vigente dal: 01-01-2016

 

Capo II
EQUA RIPARAZIONE

                             Art. 1-bis. 
        (( (Rimedi all'irragionevole durata del processo).)) 
 
  ((1.  La  parte  di  un  processo  ha  diritto  a  esperire  rimedi
preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai  sensi
della legge 4 agosto 1955, n.  848,  sotto  il  profilo  del  mancato
rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo  1,
della Convenzione stessa. 
  2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo
1-ter, ha subito un danno patrimoniale o  non  patrimoniale  a  causa
dell'irragionevole  durata  del  processo  ha  diritto  ad  una  equa
riparazione.)) 
                             Art. 1-ter. 
                      (( (Rimedi preventivi).)) 
 
  ((1. Ai fini della presente legge, nei processi civili  costituisce
rimedio  preventivo   a   norma   dell'articolo   1-bis,   comma   1,
l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario  di
cognizione di cui agli articoli 702-bis  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile. Costituisce altresi' rimedio  preventivo  formulare
richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito  sommario  a  norma
dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza
di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i
termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si
applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in  grado
di  appello,  costituisce  rimedio  preventivo  proporre  istanza  di
decisione a  seguito  di  trattazione  orale  a  norma  dell'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima  che
siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma  2-bis.  Nelle
cause in cui il tribunale  giudica  in  composizione  collegiale,  il
giudice istruttore quando ritiene che la causa puo' essere  decisa  a
seguito di trattazione orale, a norma  dell'articolo  281-sexies  del
codice di procedura civile, rimette la  causa  al  collegio  fissando
l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e  per  la
discussione orale. 
  2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di
depositare,  personalmente  o  a  mezzo  di   procuratore   speciale,
un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi
i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 
  3.  Nei  giudizi  dinanzi  al  giudice  amministrativo  costituisce
rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo  di  cui
all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo,  di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  almeno  sei  mesi
prima che siano trascorsi i termini  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-bis. 
  4. Nel procedimento contabile  davanti  alla  Corte  dei  conti  il
presunto responsabile ha diritto di  depositare,  personalmente  o  a
mezzo di procuratore speciale, un'istanza  di  accelerazione,  almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui  all'articolo  2,
comma 2-bis. 
  5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla  Corte
dei conti ha diritto  di  depositare,  personalmente  o  a  mezzo  di
procuratore speciale, un'istanza di accelerazione,  almeno  sei  mesi
prima che siano trascorsi i termini  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-bis. 
  6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto
a depositare un'istanza di accelerazione almeno due  mesi  prima  che
siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 
  7. Restano  ferme  le  disposizioni  che  determinano  l'ordine  di
priorita' nella trattazione dei procedimenti)). 
                               Art. 2. 
                   (Diritto all'equa riparazione) 
  ((1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione  proposta  dal
soggetto che non ha esperito i  rimedi  preventivi  all'irragionevole
durata del processo di cui all'articolo 1-ter)). 
  2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta  la  complessita'
del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti  e
del giudice durante il procedimento, nonche'  quello  di  ogni  altro
soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
(5) 
  2-bis. Si considera rispettato il termine  ragionevole  di  cui  al
comma 1 se il processo non eccede la durata  di  tre  anni  in  primo
grado, di due anni in secondo grado,  di  un  anno  nel  giudizio  di
legittimita'. Ai  fini  del  computo  della  durata  il  processo  si
considera iniziato con  il  deposito  del  ricorso  introduttivo  del
giudizio ovvero con  la  notificazione  dell'atto  di  citazione.  Si
considera rispettato il termine ragionevole  se  il  procedimento  di
esecuzione forzata si e' concluso in tre  anni,  e  se  la  procedura
concorsuale si e'  conclusa  in  sei  anni.  Il  processo  penale  si
considera iniziato con l'assunzione della qualita'  di  imputato,  di
parte civile o di responsabile civile, ovvero  quando  l'indagato  ha
avuto legale conoscenza della chiusura  delle  indagini  preliminari.
(5) (7) 
  2-ter. Si considera comunque rispettato il termine  ragionevole  se
il giudizio viene definito in  modo  irrevocabile  in  un  tempo  non
superiore a sei anni. (5) 
  2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo  in  cui
il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il  giorno  in  cui
inizia a decorrere  il  termine  per  proporre  l'impugnazione  e  la
proposizione della stessa. (5) 
  ((2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: 
    a) in favore della parte che ha agito  o  resistito  in  giudizio
consapevole  della  infondatezza  originaria  o  sopravvenuta   delle
proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96
del codice di procedura civile; 
    b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile; 
    c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo  periodo,  del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
    d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali  che  abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento)) 
  ((2-sexies.   Si   presume   insussistente   il   pregiudizio    da
irragionevole durata del processo, salvo prova  contraria,  nel  caso
di: 
    a)  dichiarazione  di   intervenuta   prescrizione   del   reato,
limitatamente all'imputato; 
    b) contumacia della parte; 
    c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti
ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di  procedura  civile  e
dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
    d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli  81  e  82  del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104; 
    e) mancata presentazione della domanda di riunione  nel  giudizio
amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte
introdotti e ricorrendo le condizioni  di  cui  all'articolo  70  del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104; 
    f)  introduzione  di  domande  nuove,  connesse  con  altre  gia'
proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i  presupposti  per  i
motivi aggiunti di  cui  all'articolo  43  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,
salvo che il  giudice  amministrativo  disponga  la  separazione  dei
processi; 
    g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa,  valutata
anche in relazione alle condizioni personali della parte. 
  2-septies. Si presume parimenti insussistente il  danno  quando  la
parte ha conseguito,  per  effetto  della  irragionevole  durata  del
processo, vantaggi  patrimoniali  eguali  o  maggiori  rispetto  alla
misura dell'indennizzo altrimenti dovuto)). 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N.  83,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (5) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55,  comma  2)  che
"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati
a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio  2015,  n.  184
(in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24  marzo  2001,
n. 89 (Previsione di equa  riparazione  in  caso  di  violazione  del
termine ragionevole del processo e  modifica  dell'articolo  375  del
codice di procedura civile),  nella  parte  in  cui  prevede  che  il
processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita'
di imputato, ovvero quando  l'indagato  ha  avuto  legale  conoscenza
della  chiusura   delle   indagini   preliminari,   anziche'   quando
l'indagato, in seguito a un atto dell'autorita' giudiziaria, ha avuto
conoscenza del procedimento penale a suo carico". 
                             Art. 2-bis 
                      (Misura dell'indennizzo). 
 
  ((1. Il giudice liquida a titolo di equa  riparazione,  di  regola,
una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore  a  euro
800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a  sei  mesi,  che
eccede il termine  ragionevole  di  durata  del  processo.  La  somma
liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli  anni
successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al
settimo)). 
  ((1-bis. La somma puo' essere diminuita fino al 20 per cento quando
le parti del processo presupposto sono piu' di dieci e fino al 40 per
cento quando le parti del processo sono piu' di cinquanta. 
  1-ter. La somma puo' essere diminuita fino a un terzo  in  caso  di
integrale  rigetto  delle  richieste  della  parte   ricorrente   nel
procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. 
  1-quater. L'indennizzo e' riconosciuto una sola volta  in  caso  di
riunione di piu' giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte.
La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento  per
ciascun ricorso riunito, quando la riunione e' disposta su istanza di
parte)). 
  2. L'indennizzo e'  determinato  a  norma  dell'articolo  2056  del
codice civile, tenendo conto: 
    a)  dell'esito  del  processo  nel  quale  si  e'  verificata  la
violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; 
    b) del comportamento del giudice e delle parti; 
    c) della natura degli interessi coinvolti; 
    d) del valore e della rilevanza della causa,  valutati  anche  in
relazione alle condizioni personali della parte. 
  3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non  puo'
in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se  inferiore,
a quello del diritto accertato dal giudice. (5) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55,  comma  2)  che
"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati
a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
                               Art. 3 
                           (Procedimento). 
  ((1. La domanda di equa  riparazione  si  propone  con  ricorso  al
presidente della corte d'appello del distretto  in  cui  ha  sede  il
giudice innanzi al quale si e' svolto il  primo  grado  del  processo
presupposto. Si  applica  l'articolo  125  del  codice  di  procedura
civile)). 
  2.  Il  ricorso  e'  proposto  nei  confronti  del  Ministro  della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del
Ministro della difesa quando si tratta di  procedimenti  del  giudice
militare. Negli altri casi e' proposto  nei  confronti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei
seguenti atti: 
    a) l'atto di citazione, il ricorso,  le  comparse  e  le  memorie
relativi al procedimento nel  cui  ambito  la  violazione  si  assume
verificata; 
    b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; 
    c) il provvedimento che ha definito il giudizio,  ove  questo  si
sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. 
  4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte
a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione  con
decreto motivato da emettere entro trenta  giorni  dal  deposito  del
ricorso.  ((Non  puo'  essere  designato  il  giudice  del   processo
presupposto)). Si applicano i primi due commi dell'articolo  640  del
codice di procedura civile. 
  5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge  all'amministrazione
contro cui e' stata proposta la domanda di pagare senza dilazione  la
somma  liquidata  a  titolo  di  equa  riparazione,  autorizzando  in
mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le
spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento. 
  6. Se il ricorso e' in tutto o in parte  respinto  la  domanda  non
puo' essere riproposta, ma la parte puo'  fare  opposizione  a  norma
dell'articolo 5-ter. 
  7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi  diritto  avviene  nei
limiti delle risorse disponibili ((nel relativo capitolo, fatto salvo
il ricorso al conto sospeso)). (5) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1225) che le disposizioni di cui al comma  1224,  dell'art.  1  della
stessa legge, volte a modificare il presente articolo,  comma  3,  si
applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in  vigore
della stessa legge 296/2006. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55,  comma  2)  che
"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati
a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
                               Art. 4. 
                  (( (Termine di proponibilita') )) 
 
  ((1. La domanda di riparazione puo'  essere  proposta,  a  pena  di
decadenza, entro sei  mesi  dal  momento  in  cui  la  decisione  che
conclude il procedimento e' divenuta definitiva.)) ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55,  comma  2)  che
"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati
a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
                               Art. 5. 
                (( (Notificazioni e comunicazioni).)) 
  (( 1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda  di
equa riparazione, e' notificato per copia autentica al  soggetto  nei
cui confronti la domanda e' proposta. 
  2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione  non  sia
eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del
provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo'  essere  piu'
proposta. 
  3. La notificazione  ai  sensi  del  comma  1  rende  improponibile
l'opposizione  e  comporta  acquiescenza  al  decreto  da  parte  del
ricorrente. 
  4. Il decreto che accoglie la domanda  e'  altresi'  comunicato  al
procuratore generale della Corte dei conti,  ai  fini  dell'eventuale
avvio  del  procedimento  di  responsabilita',  nonche'  ai  titolari
dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati
dal procedimento.)) ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55,  comma  2)  che
"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati
a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
                             Art. 5-bis 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )) 
                             Art. 5-ter 
                         (( (Opposizione).)) 
  (( 1. Contro il  decreto  che  ha  deciso  sulla  domanda  di  equa
riparazione puo' essere proposta opposizione nel  termine  perentorio
di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento  ovvero  dalla
sua notificazione. 
  2.  L'opposizione  si  propone  con  ricorso  davanti   all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il  decreto.
Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile. 
  3. La corte d'appello  provvede  ai  sensi  degli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile. Del collegio  non  puo'  far
parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato. 
  4. L'opposizione non sospende l'esecuzione  del  provvedimento.  Il
collegio,  tuttavia,  quando  ricorrono  gravi  motivi,   puo',   con
ordinanza  non  impugnabile,  sospendere  l'efficacia  esecutiva  del
decreto opposto. 
  5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,
decreto impugnabile per  cassazione.  Il  decreto  e'  immediatamente
esecutivo. )) ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, comma 2)  che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi  depositati  a
decorrere dal trentesimo giorno successivo a  quello  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
                            Art. 5-quater 
                    (( (Sanzioni processuali).)) 
  (( 1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con  il
provvedimento che definisce il giudizio di opposizione,  il  giudice,
quando la domanda per equa riparazione  e'  dichiarata  inammissibile
ovvero manifestamente infondata, puo'  condannare  il  ricorrente  al
pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di  denaro
non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro10.000.)) ((5)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55,  comma  2)  che
"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati
a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
                          Art. 5-quinquies 
                      (( Esecuzione forzata. )) 
 
  ((Al fine di assicurare un'ordinata  programmazione  dei  pagamenti
dei creditori di somme liquidate a norma della  presente  legge,  non
sono ammessi, a  pena  di  nullita'  rilevabile  d'ufficio,  atti  di
sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso  le
Tesorerie provinciali dello Stato  per  la  riscossione  coattiva  di
somme liquidate a norma della presente legge. 
  2. Ferma  restando  l'impignorabilita'  prevista  dall'articolo  1,
commi 294-bis e 294-ter, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  e
successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture
di credito e alle contabilita' speciali  destinati  al  pagamento  di
somme liquidate a norma della presente legge, i  creditori  di  dette
somme,  a  pena  di  nullita'  rilevabile   d'ufficio,   eseguono   i
pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del
libro III, titolo II, capo II del codice  di  procedura  civile,  con
atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma  2,  ovvero
al funzionario delegato del distretto  in  cui  e'  stato  emesso  il
provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con  l'effetto  di
sospendere ogni emissione di ordinativi  di  pagamento  relativamente
alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  a  cui  sia  stato  notificato  atto  di
pignoramento o di sequestro,  ovvero  il  funzionario  delegato  sono
tenuti  a  vincolare  l'ammontare  per  cui  si  procede,  sempreche'
esistano in contabilita' fondi soggetti  ad  esecuzione  forzata;  la
notifica rimane priva di effetti riguardo agli  ordini  di  pagamento
che risultino gia' emessi. 
  3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare  a  pena
di nullita' rilevabile  d'ufficio  il  provvedimento  giurisdizionale
posto in esecuzione. 
  4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati
alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato  non
determinano obblighi  di  accantonamento  da  parte  delle  Tesorerie
medesime, ne' sospendono l'accreditamento di  somme  a  favore  delle
Amministrazioni  interessate.  Le  Tesorerie  in  tali  casi  rendono
dichiarazione  negativa,  richiamando  gli  estremi  della   presente
disposizione di legge. 
  5.  L'articolo  1  del  decreto-legge  25  maggio  1994,  n.   313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si
applica anche ai fondi destinati al pagamento di  somme  liquidate  a
norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati  mediante
aperture di credito in favore dei funzionari  delegati  degli  uffici
centrali e periferici delle amministrazioni interessate.)) 
                            Art. 5-sexies 
                   (( (Modalita' di pagamento). )) 
 
  ((1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma
della  presente  legge,  il  creditore  rilascia  all'amministrazione
debitrice una dichiarazione, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per
il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per  lo  stesso
credito, l'ammontare degli importi che  l'amministrazione  e'  ancora
tenuta a corrispondere, la  modalita'  di  riscossione  prescelta  ai
sensi del comma 9 del presente articolo,  nonche'  a  trasmettere  la
documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1  ha  validita'  semestrale  e
deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. 
  3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del
Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016,  sono
approvati i modelli  di  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  ed  e'
individuata  la  documentazione  da  trasmettere  all'amministrazione
debitrice  ai  sensi  del  predetto  comma  1.   Le   amministrazioni
pubblicano nei propri siti istituzionali la  modulistica  di  cui  al
periodo precedente. 
  4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione  della
dichiarazione o della documentazione  di  cui  ai  commi  precedenti,
l'ordine di pagamento non puo' essere emesso. 
  5. L'amministrazione effettua il pagamento  entro  sei  mesi  dalla
data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi
precedenti. Il termine di cui al  periodo  precedente  non  inizia  a
decorrere in caso di mancata, incompleta  o  irregolare  trasmissione
della dichiarazione ovvero  della  documentazione  di  cui  ai  commi
precedenti. 
  6. L'amministrazione esegue, ove  possibile,  i  provvedimenti  per
intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei
limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio,
fatto  salvo  il  ricorso  ad  anticipazioni  di  tesoreria  mediante
pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a  carico
del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di  cui  all'articolo
26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i  creditori
non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto
di  precetto,   ne'   proporre   ricorso   per   l'ottemperanza   del
provvedimento. 
  8. Qualora i creditori di somme liquidate a  norma  della  presente
legge propongano l'azione di ottemperanza di  cui  al  titolo  I  del
libro quarto del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice  amministrativo
nomina,   ove   occorra,   commissario   ad   acta    un    dirigente
dell'amministrazione soccombente,  con  esclusione  dei  titolari  di
incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono
incarichi  dirigenziali  generali.   I   compensi   riconosciuti   al
commissario   ad   acta   rientrano   nell'onnicomprensivita'   della
retribuzione dei dirigenti. 
  9. Le operazioni di pagamento delle  somme  dovute  a  norma  della
presente  legge  si  effettuano  mediante  accreditamento  sui  conti
correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per  cassa  o  per
vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se  di  importo
non superiore a 1.000 euro. 
  10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il
creditore puo' delegare all'incasso un legale rappresentante  con  il
rilascio di procura speciale. 
  11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in  corso,  non  puo'
essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti  in
favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente  legge
in  caso  di  mancato,  incompleto  o  irregolare  adempimento  degli
obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al  presente  comma
si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta. 
  12.  I  creditori   di   provvedimenti   notificati   anteriormente
all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al  comma  3  trasmettono   la
dichiarazione  e  la  documentazione  di  cui  ai  commi   precedenti
avvalendosi della modulistica presente nei siti  istituzionali  delle
amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia' trasmesse
alla data di entrata in  vigore  del  presente  articolo,  conservano
validita' anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10)). 
                               Art. 6. 
                          Norma transitoria 
 
  1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  coloro  i  quali   abbiano   gia'   tempestivamente
presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il
profilo  del  mancato  rispetto  del  termine  ragionevole   di   cui
all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione  per  la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,  ratificata  ai
sensi della legge 4  agosto  1955,  n.  848,  possono  presentare  la
domanda di cui all'articolo 3 della presente legge  qualora  non  sia
intervenuta una decisione sulla ricevibilita' da parte della predetta
Corte europea. In tal caso, il  ricorso  alla  corte  d'appello  deve
contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso  alla
predetta Corte europea. (1) 
  2. La cancelleria  del  giudice  adito  informa  senza  ritardo  il
Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi
dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. 
  ((2-bis. Nei processi la cui durata al 31  ottobre  2016  ecceda  i
termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e  in  quelli
assunti in decisione alla stessa data  non  si  applica  il  comma  1
dell'articolo 2. 
  2-ter. Il comma 2 dell'articolo  54  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  come   modificato   dall'articolo   3,   comma   23,
dell'allegato 4 al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  si
applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31  ottobre
2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis)). 
 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 12 ottobre 2001, n.  370,  convertito  senza  modificazioni
dalla L. 14 dicembre 2001, n. 432 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24  marzo
2001, n. 89, e' prorogato sino al 18 aprile 2002.". 
                               Art. 7.
                     (Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in  lire  12.705  milioni  a  decorrere  dall'anno  2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 24 marzo 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

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