Sulla necessaria attualità della pericolosità sociale anche per gli affiliati alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.

Secondo la più recente giurisprudenza e la più autorevole dottrina – originata, invero, dal Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione con l’emblematico decreto n. 276/2010/A del 20.10.2010, Pres. e Rel. Menditto – l’applicazione delle misure di cui al d.lgs. 159/2011 richiede tre presupposti indefettibili in forza del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 6 del citato decreto:

  1. la riconducibilità della persona ad una delle categorie soggettive delineate dal legislatore;
  2. la pericolosità effettiva della persona per la sicurezza pubblica, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di P.S.;
  3. l’attualità della pericolosità sociale della persona.

A proposito di tale ultimo requisito, è stato affermato che

“una volta constatato il modello criminologico [punti 1 e 2], deve rapportarsi alla intensità dei sintomi di deviazione riscontrati ed alla loro prossimità temporale rispetto al momento della decisione” – Cass. Sez. I, sentenza n. 23641 del 11.02.2014.

Ancora, è stato ribadito che specie in rapporto alle posizioni dei soggetti cui vuole attribuirsi una c.d. pericolosità qualificata, il mero riferimento operato dall’art. 4 d.lgs. a specifiche fattispecie penali, potrebbe essere fonte di disorientamenti interpretativi – con individuazione di automatismi correlati alla carica lesiva delle fattispecie penali evocate – del tutto impropri e contrastanti con la generale previsione recata all’art. 1 comma 3 della legge delega istitutiva del codice antimafia, a mente della quale deve essere

“definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto”.

L’impostazione in parola, del resto, trova autorevole sponda finanche nella giurisprudenza costituzionale, la quale, intervenendo proprio in tema di verifica della perdurante pericolosità in seguito a periodo di detenzione, ha inequivocabilmente affermato che

Già in linea generale, il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: […].

Ciò, quantunque la pericolosità sociale debba risultare attuale nel momento in cui la misura viene eseguita, giacché, in caso contrario, le limitazioni della libertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione.” – C. Cost. sentenza n. 291 del 02.12.2013.

Tale pronuncia, dunque, dirime una volta per tutte la questione relativa alla rilevanza del requisito di attualità in ambito preventivo.

In altre parole, dovendosi in tale settore abbandonare in via definitiva logiche presuntive, è evidente che la particolare “gravità” della condotta eventualmente accertata in sede penale potrà, al più, corroborare la prognosi di pericolosità, ma lì dove la presunta condotta risalga ad anni addietro il giudice della prevenzione ha l’obbligo di considerare e valutare, alla luce di altri elementi di fatto, se la condotta antisociale sia in concreto riproducibile da parte del proposto.

Tale onere, val la pena ribadirlo, vige anche in presenza di incolpazioni riguardanti l’inserimento in gruppi di carattere mafioso e l’agevolazione di tali organismi; tanto, ad esempio, è stato affermato in Cass. Sez. V n. 34150 del 22.09.2006; Cass. Sez. I, n. 20948 del 07.05.2008; Cass. Sez. I n. 17932 del 10.03.2010; Cass. Sez. I n. 44327 del 18.07.2013.

Tale valutazione, in presenza di un apprezzabile intervallo temporale tra condotta contestata e giudizio di pericolosità attuale, va operata, infine, in rapporto a tre indicatori fondamentali:

“a) il livello di coinvolgimento dell’attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto “di vertice” rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;

b) la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell’autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova attrazione del soggetto nel circuito relazionale illecito;

c) l’avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise” – così, testualmente Cass. Sez. I n. 23641 cit., ribadita con identità di termini, più di recente, da Cass. Sez. I n. 14817 del 04.12.2014.

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